Quesiti e Risposte Bando Palafiori Sanremo 2024

Risposte ai quesiti Bando di gara 07.08.2024

1. Le utenze sono escluse dal canone di locazione, ma come vengono calcolate?
sono legate solo alle aree date in gestione all’offerente, o a tutta la struttura?
La questione trova compiuta disciplina sia nel bando di gara e segnatamente all’art. 2, comma 5, che recita: “Saranno a carico del conduttore tutte le spese di ordinaria amministrazione nonché le utenze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo luce, acqua, tari ecc.)” e nel contratto di locazione all’art. 4, comma 2, a tenore del quale: “Saranno a carico del conduttore tutte le spese di ordinaria amministrazione nonché le utenze (a titolo esemplificativo ma non esaustivo luce, acqua, gas, tari ecc.) ivi incluse quelle relative agli spazi di pertinenza della Fondazione di cui alla precedente clausola 3.1, nonché qualsiasi ulteriore spesa di gestione connessa o collegata all’utilizzo dell’immobile.
Tali costi verranno sostenuti dal conduttore mediante rimborso diretto al Comune di Sanremo che permarrà intestatario di tutti i contratti di fornitura, rimborso che dovrà avvenire entro e non oltre 15 giorni da ciascuna richiesta di pagamento”.
I corrispettivi relativi alle utenze da versarsi direttamente al Comune, saranno computate sulla base di contabilizzatori da installarsi sull’impianto a cura del Comune, ovvero in maniera forfettaria sulla base del calcolo delle superfici occupate ove non sia possibile installare idonei sistemi di misurazione.
I costi delle utenze sono riferiti alle sole aree date in locazione incluse gli spazi di pertinenza della Fondazione.

2. Potreste essere più specifici rispetto alla voce "attività economiche" da effettuare all’interno
dell’immobile? Fra queste ad esempio, rientrano anche le attività legate alla somministrazione di
cibo e bevande a servizio delle iniziative all’interno?
Per la definizione di attività economica può farsi riferimento alla nozione giuridica comunemente accolta secondo cui con la locuzione s’intende il complesso di atti preordinati allo stesso fine economico talché deve trattarsi di attività che produca almeno astrattamente un guadagno (lucro). Quanto alla somministrazione di cibi e bevande, la questione è disciplinata alla clausola 4,
comma 1, del Contratto di Locazione secondo la quale: “Sono escluse, e quindi espressamente vietate, le attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande”.

3. La locazione è per 6 anni?
La durata della locazione trova compiuta disciplina all’art. 1.4 del Bando di Gara a tenore del quale: “La locazione avrà durata di 6 anni, a far data dalla firma del relativo contratto di locazione qui allegato (Allegato 1), e sarà rinnovata di ulteriori 6 anni, salvo disdetta che ciascuna delle parti potrà esercitare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviare all’altra parte con preavviso di 12 mesi prima della scadenza.
Il locatore non potrà porre diniego al rinnovo del  contratto alla prima scadenza, salvo nei casi e per le motivazioni previste dall’art. 28 L. 392/78.

E’ consentito al conduttore recedere dal contratto per gravi motivi in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 27 L. 392/78, con preavviso di dodici mesi da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento”.
Parimenti l’art. 2 del Contratto di Locazione recita: “La locazione avrà durata di 6 (sei) anni, e si svolgerà dal________________, con inizio dal ______ e termine al _______. Resta salva la facoltà per la parte locatrice del diniego della rinnovazione del contratto alla prima scadenza per i motivi di cui all’art. 29 della L. 392/78.
In caso di mancata disdetta inviata dalla parte locatrice, da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno dodici (12) mesi prima della scadenza, la locazione si rinnoverà per un uguale periodo”.

4. E’ consentito il sub affitto dell’immobile?
Il tema del subaffitto trova compiuta disciplina all’art. 3, comma 2, del Contratto di Locazione che si trascrive: “Nel periodo del Festival della Canzone Italiana, l’Orchestra Sinfonica sospenderà la propria attività di prove e concerti all’interno del Palafiori per 67 giorni consecutivi l’ultimo dei quali coincidente con il decimo giorno successivo alla fine della Manifestazione canora, al fine di consentire al conduttore – in via eccezionale anche in regime di sublocazione temporanea a
soggetti terzi previo consenso scritto della Fondazione – di utilizzare tutti gli spazi oggetto del presente accordo (eccezion fatta per i 100 mq di cui al periodo che precede e per gli spazi adibiti a uffici dalla Fondazione, della reception a quota +0,35 a lato all’area ingresso/transito), ivi compresi quelli dell’Auditorium, per il miglior sfruttamento economico degli stessi” nonché all’art. 10 del Contratto di Locazione, rubricato “divieto di cessione, sublocazione e comodato” secondo il quale:
“È vietata la cessione anche parziale della presente locazione ad uso temporaneo, così come è vietata la sublocazione, anche parziale, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 3.
Ugualmente, è fatto divieto al conduttore di concedere i locali de quibus in comodato e comunque di trasferirne la disponibilità a terzi anche in via di mero fatto”.